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Passaporti e Documenti di Viaggio Equivalenti

Per l’ingresso, il soggiorno o il transito nello Spazio Schengen, gli stranieri devono essere in possesso di un passaporto o di un altro documento di viaggio riconosciuto da tutti gli Stati Schengen.

Per l’ingresso, il soggiorno o il transito in Italia, gli stranieri devono essere in possesso di un passaporto o di un altro documento di viaggio riconosciuto dal Governo italiano.

L’allegato n. 10 del Manuale Pratico istituito con Decisione della Commissione Europea n. 395 del 28 gennaio (“Inventario dei documenti di viaggio che autorizzano il titolare ad attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto”) – disponibile sul sito del Consiglio europeo – contiene l’elenco dei documenti di viaggio stranieri riconosciuti dal nostro Paese e dagli altri Stati Membri.

I documenti di viaggio si considerano validi se “oltre a soddisfare le condizioni di cui agli articoli 13 e 14 della Convenzione di Applicazione dell’Accordo di Schengen, attestino debitamente l’identità del titolare e la sua nazionalità o cittadinanza”.

Un documento di viaggio valido è un elemento essenziale per poter presentare una domanda di visto.

 

In particolare, si ricorda che:

  • nessun visto può essere apposto su un documento di viaggio scaduto;
  • la validità residua del documento di viaggio deve essere di almeno tre mesi dopo la data prevista per la partenza dal territorio degli Stati Schengen;
  • il documento di viaggio deve essere stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti;
  • il documento di viaggio deve avere almeno due pagine libere.

Allo straniero titolare di un documento di viaggio non riconosciuto dall’Italia, potrà essere eventualmente rilasciato dalla nostra Rappresentanza diplomatico-consolare un “lasciapassare”, valido solo per il nostro Paese, che non consentirà il transito attraverso il territorio degli altri Stati Schengen.

Sono considerati validi ai fini del rilascio del visto d’ingresso e per l’attraversamento delle frontiere i documenti di viaggio seguenti:

  • Passaporto. Documento internazionalmente riconosciuto che abilita il titolare a recarsi da un Paese all’altro. Può essere:
    • diplomatico, di servizio (o ufficiale, speciale, o per affari pubblici) oppure ordinario;
    • individuale (con l’eventuale iscrizione del coniuge e dei figli minori) o collettivo (intestato a gruppi di non meno di 5 e non più di 50 persone, che viaggino tutte insieme e per la stessa finalità, di solito turistica, aventi tutte la stessa cittadinanza, e che entrino, soggiornino ed escano tutte insieme dallo Spazio Schengen: ogni componente deve essere in possesso di un documento individuale d’identità, corredato di fotografia).

Altri documenti di viaggio, equivalenti al passaporto, sono:

  • Titolo di viaggio per apolidi rilasciato ai sensi della Convenzione sullo Statuto degli Apolidi firmata a New York il 28 settembre 1954. Gli apolidi sono soggetti ad obbligo di visto per l’Italia, a meno che non dispongano di un titolo di soggiorno rilasciato da uno degli Stati Schengen;
  • Titolo di viaggio per rifugiati, rilasciato ai sensi della Convenzione sullo Statuto dei Rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951. I rifugiati sono soggetti ad obbligo di visto per l’Italia, a meno che non dispongano di un titolo di soggiorno rilasciato da uno degli Stati Schengen o di un documento di viaggio rilasciato da uno dei Paesi firmatari dell’Accordo di Strasburgo del 20 aprile 1959;
  • Titolo di viaggio per stranieri, rilasciato a coloro che non possono ricevere un valido documento di viaggio dalle Autorità del Paese di cui sono cittadini. Segue il regime di visto in vigore per il Paese di cui l’interessato è cittadino;
  • Libretto di navigazione, documento professionale rilasciato ai marittimi per l’esercizio della loro attività. È riconosciuto come documento valido per l’ingresso nello Spazio Schengen solo in relazione alle esigenze professionali del marittimo, e non per altre motivazioni. L’Italia riconosce i Libretti di Navigazione emessi dai Paesi dell’Unione Europea, dai Paesi dello Spazio Economico Europeo, dagli Stati che aderiscono alla Convenzione Internazionale del Lavoro n. 108 (Ginevra, 13 maggio 1958), e da quelli con i quali abbia stipulato specifici accordi bilaterali;
  • Documento di navigazione aerea, rilasciato ai piloti e al personale di bordo delle Compagnie aeree civili per l’esercizio delle loro attività, ai sensi della Convenzione sull’Aviazione Civile firmata a Chicago il 7 dicembre 1944: Licenza di Pilota, Crew Member Certificate. Sono documenti di viaggio riconosciuti come esenti dall’obbligo di visto dai Paesi firmatari, a titolo di reciprocità, a condizione che l’ingresso sia determinato da motivi inerenti l’attività professionale;
  • Lasciapassare delle Nazioni Unite, rilasciato dal Segretario delle Nazioni Unite al personale ONU e a quello delle Istituzioni dipendenti ai sensi della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Istituzioni Specializzate adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU a New York il 21 novembre 1947. I titolari del suddetto documento sono esenti da visto per breve soggiorno (non superiore a 90 giorni);
  • Documento rilasciato da un Quartier Generale della NATO al personale – militare, civile e alle persone a loro carico (coniuge e figli) – inviato a prestare servizio in uno Stato dell’Alleanza Atlantica, ai sensi della Convenzione fra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico firmata a Londra il 19 giugno 1951 e ratificata dall’Italia con Legge n. 1335 del 30 novembre 1955. I membri di una forza NATO (ma non il personale civile al seguito, né i familiari a carico) sono esenti dal visto;
  • Carta d’identità per i cittadini degli Stati dell’Unione Europea, valida anche per l’espatrio per motivi di lavoro. È esente da visto;
  • Carta d’identità (e altri documenti) per i cittadini degli Stati aderenti all’Accordo europeo sull’abolizione del passaporto (Parigi, 13 dicembre 1957), valida per recarsi, a scopo turistico, nel territorio di uno degli Stati firmatari, per viaggi di durata non superiore a 3 mesi. E’ esente da visto;
  • Elenco di partecipanti a viaggi scolastici all’interno dell’Unione Europea, rilasciato a studenti stranieri residenti negli Stati dell’Unione Europea, ai sensi dell’Azione Comune del Consiglio dell’Unione Europea del 30 novembre 1994. I titolari sono esenti dall’obbligo di visto;
  • Lasciapassare, foglio sostitutivo del passaporto rilasciato allo straniero che non dispone di un titolo di viaggio valido per tutti gli Stati Schengen, o solo per l’Italia. Segue il regime di visto in vigore per il Paese di cui l’interessato è cittadino;
  • Lasciapassare – o tessera – di frontiera, concesso ai cittadini domiciliati in zone di frontiera, per il transito della frontiera stessa e la circolazione nelle corrispondenti zone degli Stati confinanti, in esenzione dal visto.