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Misure di difesa commerciale

OBIETTIVI GENERALI

La normativa dell’Unione europea (UE) in materia di difesa commerciale ha lo scopo di rimuovere gli effetti distorsivi delle importazioni da Paesi terzi che sono effettuate in dumping, oppure oggetto di sovvenzioni da parte di Paesi terzi, o importazioni che aggirano barriere tariffarie esistenti, con l’obiettivo di ripristinare un’effettiva concorrenza sul mercato europeo.

A seconda che si tratti di strumenti applicati dalla UE nei confronti dei Paesi terzi o di misure messe in atto da questi ultimi nei confronti della UE (o di alcuni Paesi UE) e delle loro imprese, si parla, rispettivamente, di difesa commerciale attiva e difesa commerciale passiva. In tale ambito, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale svolge un’attività di indirizzo e di sostegno alle imprese italiane che desiderino attivare le misure di difesa commerciale prevista dal diritto della UE, facendosi portatore delle relative istanze presso le competenti Istituzioni europee o che, sul fronte opposto, si trovino coinvolte in procedimenti di difesa commerciale avviati da Paesi terzi.

CONTATTI:

Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale – DGUE – Ufficio X

E-mail: dgue-10@esteri.it
Posta certificata: dgue.10@cert.esteri.it

 

DIFESA COMMERCIALE ATTIVA:

In ottemperanza agli Accordi dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), Stati o unioni doganali possono adottare tre tipi di misure di Difesa Commerciale:

  • Misure Anti-dumping, nei confronti di importazioni effettuate sul mercato locale da parte di imprese di Paesi terzi che vendono i propri prodotti a prezzi inferiori al prezzo di vendita praticato sul mercato d’origine della merce (importazioni in dumping);
  • Misure Anti-sovvenzione, nei confronti di importazioni provenienti da imprese che godono di aiuti e sussidi statali concessi dal Governo del Paese di origine con l’obiettivo di rendere tali esportazioni maggiormente competitive;
  • Misure di Salvaguardia, che possono essere attivate in presenza di grave danno alle imprese della UE derivante da distorsioni del mercato, come ad esempio flussi anomali di importazioni.

MISURE ANTIDUMPING

In cosa consistono:

Ai sensi del diritto dell’Unione europea, nei casi in cui la Commissione europea accerti l’esistenza di importazioni nel mercato UE effettuate mediante pratiche di dumping, si prevede l’applicazione, nei confronti delle imprese esportatrici, di dazi all’importazione, ovvero di dazi che sono diretti ad innalzare il prezzo finale del bene importato fino al livello dei prezzi vigente nel mercato d’origine della merce. 

A cosa servono:

Le misure antidumping servono a proteggere il mercato UE di un determinato prodotto dai danni al sistema produttivo derivanti dalle importazioni di beni offerti a prezzi inferiori ai prezzi degli stessi beni venduti sul mercato d’origine. 

Quando e a chi vengono applicati i dazi:

I dazi antidumping sono applicati se, nel corso dell’indagine, sono accertate 4 condizioni:

  1. esistenza della pratica di dumping, cioè quando il prezzo di vendita di un prodotto esportato nel mercato europeo risulta inferiore al prezzo dello stesso prodotto in vigore sul mercato d’origine della merce;
  2. esistenza di un importante pregiudizio a carico dei produttori europei derivante dal dumping;
  3. esistenza di un nesso causale tra il pregiudizio e il dumping (ossia il danno dell’industria europea deve essere causato dalle importazioni in dumping);
  4. interesse della UE: i benefici derivanti dall’introduzione del dazio devono essere superiori ai costi che ne deriverebbero (ad esempio a carico delle industrie “a valle” o dei consumatori).

Il dazio è applicato alle imprese esportatrici del Paese da cui proviene la merce in dumping. Il livello del dazio antidumping sarà pari alla differenza tra il prezzo in vigore nel Paese d’origine della merce e il prezzo di vendita nel mercato europeo (il dazio è espresso in percentuale rispetto al prezzo di esportazione). Qualora un dazio inferiore sia in grado di eliminare ogni pregiudizio per l’industria europea, il valore del dazio sarà pari al livello a cui il danno dell’industria è eliminato (tale regola è detta del “dazio minimo”). A seguito della pubblicazione del Regolamento 2018/825, tale regola di “dazio minimo” (cd. lesser duty rule) viene in parte disapplicata (ad esempio, in caso di significative distorsioni presenti nel mercato di provenienza del prodotto in esame). 

Quali sono i soggetti coinvolti nella procedura:

  • L’azienda o le aziende europee interessate, tenute a presentare un ricorso che contenga elementi di prova relativi alle condizioni necessarie per l’imposizione di un dazio anti-dumping, oltre ad elementi relativi all’azienda o alle aziende coinvolte ed al mercato di riferimento. Nel corso della procedura le aziende possono comunque intervenire per presentare proprie osservazioni. La Commissione ha predisposto una  Guida alla compilazione di una denuncia antidumping per la presentazione dei ricorsi.
  • L’associazione di categoria, che può presentare il ricorso per conto dei propri associati e che, comunque, può svolgere una importante attività di raccolta di dati.
  • Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che può fungere da tramite tra le aziende interessate e la Commissione, assistendo entrambi nella costruzione del dossier. Inoltre, Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Sulla base dei riscontri ricevuti dalle parti interessate e di una valutazione complessiva di tutti gli interessi in campo, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale formula la posizione nazionale in merito alle misure proposte dalla Commissione e la trasmette alla Commissione europea.
  • La Commissione europea, che gestisce tutta la procedura e propone al Consiglio UE l’eventuale adozione dei dazi compensativi.
  • Le aziende produttrici nei Paesi terzi, che sono chiamate a partecipare attivamente al procedimento, fornendo alla Commissione i dati necessari per valutare l’eventuale esistenza di un comportamento di dumping.
  • Il Consiglio UE, che decide l’adozione delle misure definitive.

Hearing Officer

La garanzia dei diritti delle parti coinvolte in un procedimento è assicurata dalle funzioni dell’Hearing Officer, figura contemplata già dal 2012, ma resa formalmente esplicita a partire dal 2018, nell’ambito del processo di modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale della UE. È a disposizione di imprese (anche PMI), Associazioni di categoria, studi legali, etc.
Per maggiori informazioni, consultare il sito della Commissione

https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

Quali sono i tempi della procedura:

La procedura normalmente si chiude entro un anno dal suo inizio. In ogni caso, il termine perentorio è di 15 mesi. Dopo 60 giorni dall’inizio della procedura, possono essere imposti dazi provvisori. I dazi definitivi vengono adottati dalla Commissione e dietro consultazione con gli Stati membri. La proposta della Commissione si considera approvata in mancanza di una maggioranza qualificata di Stati membri che si esprimano per il suo rigetto (in caso di una maggioranza semplice contraria è previsto un ulteriore passaggio nel Comitato d’Appello).
Il Regolamento di imposizione dei dazi resta in vigore per cinque anni, a meno che le parti interessate, o la Commissione d’ufficio, non richiedano l’avvio di una procedura di revisione (c.d. interim review e/o sunset review).

 

Normativa di riferimento:

Regolamento UE 2016/1036 (cd. “Regolamento base” per l’Anti-dumping)
Regolamento UE 2017/2321 
Regolamento 2018/825
Regolamento UE 2019/1382
Regolamento delegato 2020/1173

 

MISURE ANTISOVVENZIONI

In cosa consistono:

Ai sensi del diritto dell’Unione europea, nei casi in cui la Commissione europea accerti l’esistenza di importazioni verso la UE da parte di imprese che godono, nei Paesi di provenienza dei beni, di aiuti di stato/sussidi vietati dalle norme internazionali, si prevede l’applicazione di dazi compensativi all’importazione, ovvero di dazi che sono diretti ad innalzare il prezzo finale del bene importato, compensando l’effetto al ribasso causato dai sussidi. 

 

A cosa servono:

Le misure antisovvenzioni servono a proteggere il mercato UE di un determinato prodotto dai danni al sistema produttivo derivanti dalle importazioni di beni prodotti da aziende di Paesi terzi che beneficiano o hanno beneficiato di aiuti di stato.

Quando e a chi vengono applicati i dazi

I dazi compensativi sono applicati se, nel corso del procedimento, sono accertate 4 condizioni:

  1. esistenza di un aiuto di stato specifico, cioè diretto ad un singolo settore produttivo o ad una singola azienda o categoria di aziende;
  2. esistenza di un importante pregiudizio a carico dei produttori europei derivante dalle importazioni sovvenzionate;
  3. esistenza di un nesso causale tra il pregiudizio e il sussidio (ossia il danno dell’industria europea deve essere causato dalle importazioni dei prodotti sovvenzionati);
  4. interesse della UE: i benefici derivanti dall’introduzione del dazio devono essere superiori ai costi che ne deriverebbero (ad esempio a carico dei consumatori).

Il dazio compensativo è applicato alle aziende esportatrici che hanno beneficiato dei sussidi e al Paese erogatore delle sovvenzioni. Il livello del dazio anti-sovvenzione sarà pari all’entità del sussidio beneficiato dalle imprese (espresso in percentuale rispetto al prezzo di esportazione). Qualora un dazio inferiore sia in grado di eliminare ogni pregiudizio per l’industria UE, il valore del dazio sarà pari al livello in cui il danno dell’industria è eliminato (tale regola è detta del “dazio minimo”).

 Quali sono i soggetti coinvolti nella procedura:

  • L’azienda o le aziende interessate, tenute a presentare un ricorso che contenga elementi di prova relativi alle condizioni necessarie per l’imposizione di un dazio anti-dumping, oltre ad elementi relativi all’azienda o alle aziende coinvolte ed al mercato di riferimento. Nel corso della procedura le aziende possono comunque intervenire per presentare proprie osservazioni.
  • L’associazione di categoria, che può presentare il ricorso per conto dei propri associati e che, comunque, può svolgere una importante attività di raccolta di dati.
  • Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che può fungere da tramite tra le aziende interessate e la Commissione, assistendo entrambi nella costruzione del dossier. Sulla base dei riscontri ricevuti dalle parti interessate e di una valutazione complessiva di tutti gli interessi in campo, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale formula la posizione nazionale in merito alle misure proposte dalla Commissione e la trasmette alla Commissione europea.
  • La Commissione europea, che gestisce tutta la procedura e propone al Consiglio UE l’eventuale adozione dei dazi compensativi.
  • Le aziende produttrici nei Paesi terzi, che sono chiamate a partecipare attivamente al procedimento, fornendo alla Commissione i dati necessari per valutare l’eventuale esistenza di aiuti di Stato/sovvenzioni.
  • Il Consiglio UE, che decide l’adozione delle misure definitive.

Hearing Officer

La garanzia dei diritti delle parti coinvolte in un procedimento è assicurata dalle funzioni dell’Hearing Officer, figura contemplata già dal 2012, ma resa formalmente esplicita a partire dal 2018, nell’ambito del processo di modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale della UE.
E’ a disposizione di imprese (anche PMI), Associazioni di categoria, studi legali, etc.
Per maggiori informazioni, consultare il sito della Commissione:
https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

La procedura di presentazione dei ricorsi ed i soggetti coinvolti a vario titolo nei procedimenti sono i medesimi indicati per le indagini antidumping.

 

Normativa di riferimento:

Regolamento UE 2016/1037 (cd. “Regolamento base” per l’Anti-subsidy)
Regolamento UE 2017/2321 
Regolamento UE 2018/825
Regolamento UE 2019/1382
Regolamento delegato 2020/1173

MISURE DI SALVAGUARDIA

In cosa consistono:

I procedimenti relativi all’applicazione delle misure di salvaguardia, nonostante taluni aspetti in comune con quelli anti-sovvenzione e antidumping, differiscono da questi ultimi in virtù del loro carattere di emergenza. In caso di accertamento dell’esistenza di una grave crisi o di un pericolo di grave crisi determinato da improvvise alterazioni dei flussi commerciali, è consentita infatti l’applicazione, anche immediata, di dazi e/o di quote (contingenti) all’importazione nei confronti di un determinato prodotto allo scopo di proteggere in via eccezionale e temporanea la produzione europea. Le quote (o contingenti) di importazione non devono essere inferiori alla media delle importazioni effettuate negli ultimi tre anni di riferimento per i quali siano disponibili dati statistici.

A tal fine, si fa presente che, ove le sussistano le condizioni, l’importazione di un prodotto può essere assoggettata ad un controllo europeo (cd. vigilanza) con decisione del Consiglio o della Commissione. La vigilanza, che viene instaurata di norma con decisione della Commissione, può consistere in un controllo a posteriori delle importazioni (vigilanza statistica) o in una vigilanza preventiva. In quest’ultimo caso, i prodotti soggetti a vigilanza preventiva possono essere immessi in libera pratica nell’UE subordinatamente alla presentazione di un documento d’importazione.

A cosa servono:

Le misure di salvaguardia servono a proteggere il mercato UE di un determinato prodotto dai danni al sistema produttivo derivanti da sensibili alterazioni dei flussi commerciali (ad esempio improvvisi e consistenti flussi di importazioni che non consentono ai produttori UE di riorganizzare la produzione per contrastarne l’impatto). 

Dettaglio delle misure:

  • “Misure provvisorie”: possono essere imposte – per un periodo massimo di 200 giorni – in circostanze critiche e nel caso in cui sia stato stabilito, in via preliminare, che esistono elementi di prova sufficienti a testimoniare il fatto che l’incremento delle importazioni di un certo prodotto (od una determinata tipologia di prodotti) abbia causato o minacci di causare un grave pregiudizio.
  • “Misure definitive”: possono essere imposte per un periodo non superiore ai quattro anni (compreso il periodo d’applicazione delle eventuali misure provvisorie), salvo proroghe per un massimo di otto anni.

Quando e a chi è applicata la misura di salvaguardia (dazio e/o quota):

La misura di salvaguardia è applicabile se, nel corso del procedimento, sono accertate 3 condizioni:

  1. Incremento, improvviso, evidente e rilevante delle importazioni del prodotto in esame.
  2. Esistenza di una grave crisi attuale o di una minaccia di potenziale crisi di un settore produttivo europeo, derivante da un repentino e sostanziale incremento delle importazioni.
  3. Interesse della UE: i benefici derivanti dall’introduzione del dazio devono essere superiori ai costi che ne deriverebbero (ad esempio a carico dei consumatori).

La “Salvaguardia” è applicata erga omnes, cioè alle importazioni del prodotto in esame provenienti da tutto il mondo extra-UE. 

Quali sono i tempi della procedura:

La durata della procedura è fissata in nove mesi dalla data del suo inizio, prorogabile in caso di necessità per altri due mesi. Dopo 60 giorni dall’inizio della procedura, possono essere imposte misure provvisorie per una durata massima di 200 giorni. Le misure vengono adottate dalla Commissione, dietro consultazione con gli Stati membri, per un periodo che non può eccedere i quattro anni (compresa la durata delle eventuali misure provvisorie). 

Hearing Officer

La garanzia dei diritti delle parti coinvolte in un procedimento è assicurata dalle funzioni dell’Hearing Officer, figura contemplata già dal 2012, ma resa formalmente esplicita a partire dal 2018, nell’ambito del processo di modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale della UE. È a disposizione di imprese (anche PMI), Associazioni di categoria, studi legali, etc.
Per maggiori informazioni, consultare il sito della Commissione:
https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

Normativa di riferimento:

Regolamento UE 2015/478
Regolamento UE 2015/755 (Misure di Salvaguardia Generale)
Regolamento UE 2019/1382

MISURE ANTI-ELUSIONE

Le misure anti-elusione derivano dalle norme in materia di misure anti-dumping e anti-sovvenzione. Queste misure servono a evitare che i dazi anti-dumping e anti-sovvenzioni vengano aggirati tramite operazioni che modificano artificialmente i flussi commerciali — ad esempio lavorazioni minime o transiti in Paesi terzi — senza una reale giustificazione economica, effettuate dopo l’introduzione della misura di difesa commerciale.

In cosa consistono:

Si tratta dell’estensione dei dazi anti-dumping o anti-sovvenzioni alle importazioni da Paesi terzi in cui avvengono le lavorazioni minime o i transiti senza giustificazione economica diversa dall’imposizione delle misure di difesa commerciale. Tuttavia, l’elusione delle misure anti-dumping è esclusa se il valore aggiunto derivato dalla lavorazione è superiore al 25% del costo di produzione. L’indagine di accertamento dell’elusione è condotta entro nove mesi.

Normativa di riferimento:

Regolamento UE 2016/1036, Art. 13 (cd. “Regolamento base” Anti-dumping)
Regolamento UE 2016/1037, Art. 23 (cd. “Regolamento base” Anti-subsidy)

DIFESA COMMERCIALE PASSIVA

Quando il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale riceve notifica dell’avvio di un’inchiesta di difesa commerciale attivata da un Paese terzo nei confronti dell’Italia o di imprese italiane – solitamente tramite la competente Direzione della Commissione Europea o le nostre Ambasciate all’estero – informa l’industria nazionale dei settori interessati attraverso le sue Associazioni di categoria, fornendo indicazioni in merito al procedimento.

Nel caso in cui questo abbia impatto sugli interessi nazionali, il MAECI può partecipare attivamente all’inchiesta come parte interessata, trasmettendo le proprie osservazioni e, se del caso, rispondendo ai questionari forniti dalle competenti Autorità straniere. Questo avviene in particolare nelle inchieste anti-sovvenzioni, che vedono la partecipazione diretta del MAECI a tutte le fasi del procedimento, anche per il tramite delle Ambasciate in loco e in stretta collaborazione con la Commissione Europea.

Qualora un’azienda venga coinvolta in un’inchiesta o abbia domande specifiche, potrà contattare la propria Associazione nazionale e/o europea di categoria e/o rivolgersi a questo Ministero, per opportune indicazioni e una valutazione dei procedimenti.

Normativa di riferimento:

GATT 94
Accordo sull’implementazione dell’Articolo VI del GATT 94
Accordo sulle sovvenzioni e misure compensative
Accordo sulla salvaguardia