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Misure di difesa commerciale

OBIETTIVI:

La normativa europea in materia di Difesa Commerciale ha lo scopo di rimuovere gli effetti distorsivi delle importazioni in dumping, oppure oggetto di sovvenzioni da parte di Paesi terzi e di ripristinare un’effettiva concorrenza sul mercato europeo.

Al contempo, la Commissione Europea si adopera affinché gli esportatori UE possano competere sui mercati internazionali in condizioni di equità e reciprocità, vigilando in particolare sul rispetto degli impegni internazionali (norme del WTO) e di quelli derivanti dagli accordi bilaterali e multilaterali conclusi con i partner commerciali.

A seconda che si tratti di strumenti applicati dalla UE nei confronti dei Paesi terzi o di misure messe in atto da questi ultimi nei confronti della UE (o di alcuni Paesi UE), si parla di difesa commerciale attiva e difesa commerciale passiva.

In tale ambito, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale svolge un’attività di sostegno, indirizzo e consulenza per tutte le imprese italiane che desiderino attivare le misure di difesa commerciale, facendosi portatore delle relative istanze presso le competenti Istituzioni europee o che, sul fronte opposto, si trovino coinvolte in procedimenti di difesa commerciale avviati da Paesi terzi.

STRUMENTI:

In ottemperanza agli Accordi del WTO, gli Stati possono prevedere tre tipi di misure di Difesa Commerciale:

  • Misure Anti-dumping, nei confronti di importazioni effettuate sul mercato locale da parte di imprese di Paesi terzi che vendono i propri prodotti a prezzi inferiori al prezzo di vendita praticato sul mercato d’origine della merce (importazioni in dumping)
  • Misure Anti-sovvenzione, nei confronti di importazioni che godono di aiuti e sussidi statali concessi dal Governo del Paese di origine alle proprie imprese esportatrici
  • Misure di Salvaguardia, che possono essere attivate in presenza di grave danno alle imprese locali derivante da distorsioni del mercato, come ad esempio flussi anomali di importazioni.

CONTATTI:

Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale  – DGUE – Ufficio X

E-mail: dgue-10@esteri.it
Posta certificata: dgue.10@cert.esteri.it

 

 

DIFESA COMMERCIALE ATTIVA

Per richiedere l’avvio di un’inchiesta antidumping, sono legittimati a presentare un ricorso i produttori del bene in concorrenza con quello importato che rappresentino almeno il 25% del totale della produzione europea. I soggetti interessati possono presentare ricorso (anche avvalendosi della propria associazione di categoria) direttamente alla Commissione europea, oppure per il tramite del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Gli Stati Membri possono trasmettere alla Commissione gli elementi in loro possesso anche in mancanza di un ricorso dei privati e la Commissione, in alcuni casi, può decidere di aprire una procedura d’ufficio. E’ quindi importante che le aziende interessate, anche se non arrivano alla soglia del 25% della produzione europea, trasmettano le informazioni in loro possesso al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o alla Commissione, in modo che quest’ultima possa acquisire elementi per decidere di aprire una procedura di propria iniziativa.

Quando il Ministero riceve una notifica, da parte della Commissione europea, relativa a richieste  finalizzate all’imposizione di misure provvisorie o definitive, avvio di revisioni quinquennali di dazi, emendamenti/proroghe di misure esistenti, ne informa l’industria nazionale, di norma attraverso le associazioni di settore, richiedendo la trasmissione di eventuali commenti e osservazioni. Sulla base dei riscontri ricevuti dalle parti interessate e di una valutazione onnicomprensiva di tutti gli interessi nazionali in campo, il Ministero mette a punto la posizione dell’Italia in merito alle iniziative proposte e la trasmette alla Commissione europea.

 

DIFESA COMMERCIALE PASSIVA

In premessa, si informa che ogni Paese terzo che si avvale di strumenti di difesa commerciale nei confronti dell’Unione Europea o di uno o più dei suoi Stati Membri dispone di una propria normativa che fissa i termini e le condizioni per la sua applicazione. Per i Paesi membri del WTO, queste normative devono soddisfare almeno le prescrizioni dell’Organizzazione.

In linea generale, quando il Ministero riceve notifica, solitamente tramite la competente Direzione della Commissione Europea o le proprie Ambasciate all’estero, dell’avvio di un’inchiesta che coinvolga imprese italiane, informa l’industria nazionale dei settori interessati, di norma attraverso le sue Associazioni di categoria, fornendo indicazioni in merito al procedimento.

Nel caso in cui questo abbia impatto sugli interessi nazionali, il Ministero può partecipare attivamente all’inchiesta come parte interessata, trasmettendo le proprie osservazioni e, se del caso, rispondendo ai questionari forniti dalle competenti Autorità straniere. Questo avviene in particolare nelle inchieste antisovvenzioni, che vedono la partecipazione diretta del Ministero, anche per il tramite delle Ambasciate in loco, a tutte le fasi del procedimento, in stretta collaborazione con la Commissione europea.

Qualora un’azienda venga coinvolta in un’inchiesta o abbia domande specifiche, potrà contattare la propria Associazione nazionale e/o europea di categoria e/o rivolgersi a questo Ministero, per opportune indicazioni e una valutazione dei procedimenti.

 

MISURE ANTIDUMPING

A cosa servono:

Servono a proteggere il mercato europeo di un determinato prodotto dai danni al sistema produttivo derivanti dalle importazioni di beni offerti a prezzi inferiori ai prezzi degli stessi beni venduti sul mercato d’origine. 

In cosa consistono:

Si tratta di in un procedimento regolato dal diritto della UE e condotto dalla Commissione europea d’ufficio o dietro presentazione di un ricorso da parte dei soggetti interessati. Tale procedimento, in caso di accertamento dell’esistenza di un comportamento di dumping, prevede l’applicazione di dazi all’importazione, ovvero di dazi che sono diretti ad innalzare il prezzo finale del bene importato fino al livello dei prezzi vigente nel mercato d’origine della merce, a meno che non sia possibile concludere con le aziende produttrici dei beni importati un accordo di prezzo minimo che abbia lo stesso effetto. 

Quando e a chi vengono applicati i dazi:

I dazi antidumping sono applicati se, nel corso del procedimento, sono accertate 4 condizioni:

  1. esistenza della pratica di dumping, cioè quando il prezzo di vendita di un prodotto esportato nel mercato europeo risulta inferiore al prezzo dello stesso prodotto in vigore sul mercato d’origine della merce;
  2. esistenza di un importante pregiudizio a carico dei produttori europei derivante dal dumping;
  3. esistenza di un nesso causale tra il pregiudizio e il dumping (ossia il danno dell’industria europea deve essere causato dalle importazioni in dumping);
  4. interesse della UE: i benefici derivanti dall’introduzione del dazio devono essere superiori ai costi che ne deriverebbero (ad esempio a carico dei consumatori).

Il dazio è applicato a tutte le imprese esportatrici del Paese da cui proviene la merce in dumping. Il livello del dazio antidumping sarà pari alla differenza tra il prezzo in vigore nel Paese d’origine della merce e il prezzo di vendita nel mercato europeo (il dazio è espresso in percentuale rispetto al prezzo di esportazione). Qualora un dazio inferiore sia in grado di eliminare ogni pregiudizio per l’industria europea, il valore del dazio sarà pari al livello a cui il danno dell’industria è eliminato (tale regola è detta del “dazio minimo”). A seguito della pubblicazione del Regolamento 2018/825, tale regola di “dazio minimo” (cd. lesser duty rule) viene in parte disapplicata (ad esempio, in caso di significative distorsioni presenti nel mercato di provenienza del prodotto in esame). 

Quali sono i soggetti coinvolti nella procedura:

  • L’azienda o le aziende interessate, tenute a presentare un ricorso che contenga elementi di prova relativi alle condizioni necessarie per l’imposizione di un dazio compensativo, oltre ad elementi relativi all’azienda o alle aziende coinvolte ed al mercato di riferimento. Nel corso della procedura le aziende possono comunque intervenire per presentare proprie osservazioni. La Commissione ha predisposto una Guida alla compilazione di una denuncia antidumping per la presentazione dei ricorsi.
  • L’associazione di categoria, che può presentare il ricorso per conto dei propri associati e che, comunque, può svolgere una importante attività di raccolta di dati.
  • Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che può fungere da tramite tra le aziende interessate e la Commissione, assistendo entrambi nella costruzione del dossier.
  • La Commissione europea, che gestisce tutta la procedura e propone al Consiglio l’eventuale adozione dei dazi compensativi.
  • Le aziende produttrici nei Paesi terzi, che sono chiamate a partecipare attivamente al procedimento, fornendo alla Commissione i dati necessari per valutare l’eventuale esistenza di un comportamento di dumping.
  • Il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea, che decide l’adozione delle misure definitive.

Hearing Officer

La garanzia dei diritti delle parti coinvolte in un procedimento è assicurata dalle funzioni dell’Hearing Officer, figura contemplata già dal 2012, ma resa formalmente esplicita a partire dal 2018, nell’ambito del processo di modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale della UE.
E’ a disposizione di imprese (anche PMI), Associazioni di categoria, studi legali, etc.
Per maggiori informazioni, consultare il sito della Commissione:
https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

Quali sono i tempi della procedura:

La procedura normalmente si chiude entro un anno dal suo inizio. In ogni caso, il termine perentorio è di 15 mesi.
Dopo 60 giorni dall’inizio della procedura, possono essere imposti dazi provvisori.
I dazi definitivi vengono adottati dalla Commissione e dietro consultazione con gli Stati membri. La proposta della Commissione si considera approvata in mancanza di una maggioranza qualificata di Stati membri che si esprimano per il suo rigetto (in caso di una maggioranza semplice contraria è previsto un ulteriore passaggio nel Comitato d’Appello).
Il Regolamento di imposizione dei dazi resta in vigore per cinque anni, a meno che le parti interessate, o la Commissione d’ufficio, non richiedano l’avvio di una procedura di revisione (c.d. interim review e/o sunset review).

 

Normativa di riferimento:

Regolamento UE 2016/1036 (cd. “Regolamento base” per l’Anti-dumping)
Regolamento UE 2017/2321 
Regolamento 2018/825
Regolamento UE 2019/1382
Regolamento delegato 2020/1173

 

MISURE ANTISOVVENZIONI

A cosa servono:

Servono a proteggere il mercato europeo di un determinato prodotto dai danni al sistema produttivo derivanti dalle importazioni di beni prodotti da aziende di Paesi terzi che beneficiano o hanno beneficiato di aiuti di stato.

In cosa consistono:

Si tratta in un procedimento regolato dal diritto della UE e condotto dalla Commissione europea d’ufficio o dietro presentazione di un ricorso da parte dei soggetti interessati. Tale procedimento, in caso di accertamento dell’esistenza di aiuti di stato vietati, prevede l’applicazione di dazi compensativi all’importazione, ovvero di dazi che sono diretti ad innalzare il prezzo finale del bene importato, compensando l’effetto al ribasso causato dai sussidi. 

Quando e a chi vengono applicati i dazi

I dazi compensativi sono applicati se, nel corso del procedimento, sono accertate 4 condizioni:

  1. esistenza di un aiuto di stato specifico, cioe’ diretto ad un singolo settore produttivo o ad una singola azienda o categoria di aziende;
  2. esistenza di un importante pregiudizio a carico dei produttori europei derivante dalle importazioni sovvenzionate;
  3. esistenza di un  nesso causale tra il pregiudizio e il sussidio (ossia il danno dell’industria europea deve essere causato dalle importazioni dei prodotti sovvenzionati);
  4. interesse della UE: i benefici derivanti dall’introduzione del dazio devono essere superiori ai costi che ne deriverebbero (ad esempio a carico dei consumatori).

Il dazio compensativo e’ applicato alle aziende esportatrici che hanno beneficiato dei sussidi e al Paese erogatore delle sovvenzioni. Il livello del dazio anti-sovvenzione sarà pari all’entità del sussidio beneficiato dalle imprese (espresso in percentuale rispetto al prezzo di esportazione). Qualora un dazio inferiore sia in grado di eliminare ogni pregiudizio per l’industria europea, il valore del dazio sarà pari al livello in cui il danno dell’industria e’ eliminato (tale regola è detta del “dazio minimo”). 

Hearing Officer

La garanzia dei diritti delle parti coinvolte in un procedimento è assicurata dalle funzioni dell’Hearing Officer, figura contemplata già dal 2012, ma resa formalmente esplicita a partire dal 2018, nell’ambito del processo di modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale della UE.
E’ a disposizione di imprese (anche PMI), Associazioni di categoria, studi legali, etc.
Per maggiori informazioni, consultare il sito della Commissione:
https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

La procedura di presentazione dei ricorsi ed i soggetti coinvolti a vario titolo nei procedimenti sono gli stessi già indicati per le indagini antidumping.

 

Normativa di riferimento:

Regolamento UE 2016/1037 (cd. “Regolamento base” per l’Anti-subsidy)
Regolamento UE 2017/2321 
Regolamento UE 2018/825
Regolamento UE 2019/1382
Regolamento delegato 2020/1173

 

MISURE DI SALVAGUARDIA

A cosa servono:

Servono a proteggere il mercato europeo di un determinato prodotto dai danni al sistema produttivo derivanti da sensibili alterazioni dei flussi commerciali (ad esempio improvvisi e consistenti flussi di importazioni che non consentono ai produttori UE di riorganizzare la produzione per contrastarne l’impatto). 

In cosa consistono:

I procedimenti relativi all’applicazione delle misure di salvaguardia, nonostante taluni aspetti in comune con quelli antisovvenzione e antidumping, differiscono da questi ultimi in virtù del loro carattere di emergenza. In caso di accertamento dell’esistenza di una grave crisi o di un pericolo di grave crisi determinato da improvvise alterazioni dei flussi commerciali, è consentita infatti l’applicazione, anche immediata, di dazi e/o di quote (contingenti) all’importazione nei confronti di un determinato prodotto allo scopo di proteggere in via eccezionale e temporanea la produzione europea. Le quote (o contingenti) di importazione non devono essere inferiori alla media delle importazioni effettuate negli ultimi tre anni di riferimento per i quali siano disponibili dati statistici.

A tal fine, si fa presente che, ove le sussistano le condizioni, l’importazione di un prodotto può essere assoggettata ad un controllo europeo (cd. vigilanza) con decisione del Consiglio o della Commissione. La vigilanza, che viene instaurata di norma con decisione della Commissione, può consistere in un controllo a posteriori delle importazioni (vigilanza statistica) o in una vigilanza preventiva. In quest’ultimo caso, i prodotti soggetti a vigilanza preventiva possono essere immessi in libera pratica nell’UE subordinatamente alla presentazione di un documento d’importazione.

Dettaglio delle misure:

  • “Misure provvisorie”: possono essere imposte – per un periodo massimo di 200 giorni – in circostanze critiche e nel caso in cui sia stato stabilito, in via preliminare, che esistono elementi di prova sufficienti a testimoniare il fatto che l’incremento delle importazioni di un certo prodotto (od una determinata tipologia di prodotti) abbia causato o minacci di causare un grave pregiudizio.
  • “Misure definitive”: possono essere imposte per un periodo non superiore ai quattro anni (compreso il periodo d’applicazione delle eventuali misure provvisorie), salvo proroghe per un massimo di otto anni.

Quando e a chi è applicata la misura di salvaguardia (dazio e/o quota):

La misura di salvaguardia è applicabile se, nel corso del procedimento, sono accertate 3 condizioni:

  1. Incremento, improvviso, evidente e rilevante delle importazioni del prodotto in esame.
  2. Esistenza di una grave crisi attuale o di una minaccia di potenziale crisi di un settore produttivo europeo, derivante da un repentino e sostanziale incremento delle importazioni.
  3. Interesse della UE: i benefici derivanti dall’introduzione del dazio devono essere superiori ai costi che ne deriverebbero (ad esempio a carico dei consumatori).

La Salvaguardia è applicata erga omnes, cioè alle importazioni del prodotto in esame provenienti da tutto il mondo extra-UE. 

Quali sono i tempi della procedura:

La durata della procedura è fissata in nove mesi dalla data del suo inizio, prorogabile in caso di necessità per altri due mesi. Dopo 60 giorni dall’inizio della procedura, possono essere imposte misure provvisorie per una durata massima di 200 giorni. Le misure vengono adottate dalla Commissione, dietro consultazione con gli Stati membri, per un periodo che non può eccedere i quattro anni (compresa la durata delle eventuali misure provvisorie). 

Hearing Officer

La garanzia dei diritti delle parti coinvolte in un procedimento è assicurata dalle funzioni dell’Hearing Officer, figura contemplata già dal 2012, ma resa formalmente esplicita a partire dal 2018, nell’ambito del processo di modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale della UE.
E’ a disposizione di imprese (anche PMI), Associazioni di categoria, studi legali, etc.
Per maggiori informazioni, consultare il sito della Commissione:
https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

 

Normativa di riferimento:

Regolamento UE 2015/478 – Regolamento UE 2015/755 (Misure di Salvaguardia Generale)
Regolamento UE 2019/159Regolamento UE 2019/1590Regolamento UE 2020/35Regolamento UE 2020/894 (Misure di Salvaguardia ACCIAIO)
Regolamento UE 2019/1382
Regolamento UE 2020/2037