- i cittadini (persone fisiche o giuridiche) degli Stati membri dell’Unione Europea nonché i cittadini dei Paesi Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia);
- i cittadini extracomunitari che soggiornino in territorio italiano e siano titolari della carta di soggiorno o di un regolare permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, per l’esercizio di un’impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio;
- gli apolidi residenti in Italia da almeno 3 anni;
- i rifugiati residenti da almeno 3 anni.
Se risiedete in un Paese che non appartiene all’UE o allo SEE, va verificata la condizione di reciprocità, cioè va verificato se nel vostro Paese è permesso ad un italiano di acquistare un immobile.
Si può ovviare all’accertamento della condizione di reciprocità se il Paese in cui risiedete ha firmato con l’Italia un Accordo bilaterale in materia di promozione e protezione degli investimenti.
Per maggiori informazioni, consultate la pagina: Lo straniero e la condizione di reciprocità.
- i cittadini (persone fisiche o giuridiche) degli Stati membri dell’Unione Europea nonché i cittadini dei Paesi Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia);
- i cittadini extracomunitari che soggiornino in territorio italiano e siano titolari della carta di soggiorno o di un regolare permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, per l’esercizio di un’impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio;
- gli apolidi residenti in Italia da almeno 3 anni;
- i rifugiati residenti da almeno 3 anni.
Se risiedete in un Paese che non appartiene all’UE o allo SEE, va verificata la condizione di reciprocità, cioè va verificato se nel vostro Paese è permesso ad un italiano di costituire una società o qualunque altra operazione connessa.
A volte la reciprocità può sussistere solo per determinate materie. Quindi, potrebbe accadere che in un determinato Paese un italiano può costituire una società ma per esempio non può comprare una casa. Stessa cosa varrà per i cittadini stranieri provenienti da quel Paese e non regolarmente soggiornanti in Italia.
Si può ovviare all’accertamento della condizione di reciprocità se il Paese in cui risiedete ha firmato con l’Italia un Accordo bilaterale in materia di promozione e protezione degli investimenti.
Nel caso della particolare tematica dell’assunzione delle cariche sociali, se non è prevista da un Accordo bilaterale di promozione e protezione degli investimenti, deve essere verificata la condizione di reciprocità caso per caso.
Per maggiori informazioni, consultate la pagina: Lo straniero e la condizione di reciprocità.
Bisogna essere in possesso del titolo di studio idoneo all’insegnamento per il posto o la classe di concorso per cui si chiede l’inserimento in graduatoria.
Il possesso dell’abilitazione all’insegnamento, l’inclusione nelle graduatorie a esaurimento in Italia e la residenza nel paese in cui si trova l’istituzione scolastica non sono requisiti obbligatori. Si tratta solo di titoli preferenziali. Per ogni altra informazione, consultate la pagina Supplenze estero in particolare tutti gli Approfondimenti che appaiono nella parte destra dello schermo (informazioni generali sulle supplenze all’estero, domande più frequenti, guida alla presentazione della domanda di inserimento in graduatoria).
Si devono superare delle prove di accertamento della conoscenza delle lingue straniere ed essere in possesso di specifici requisiti. Le prove linguistiche vengono indette all’incirca ogni tre anni.
L’idoneità conseguita nelle prove di accertamento linguistico, insieme alla valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio, comporta l’inserimento in una graduatoria, che si aggiornerà con le successive prove linguistiche.
L’idoneità conseguita conserva la sua validità per 9 anni.
Sulla base dell’art.2, comma 4 novies della Legge del 26 febbraio 2011, n.10, la durata del servizio all’estero non può essere superiore ai nove anni scolastici.Per maggiori informazioni consultate la pagina Istituzioni scolastiche.
Tutti i recapiti delle Rappresentanze straniere in Italia.