Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Cerco opportunità di lavoro

Voglio investire /Lavorare all'estero
Stage, tirocini, lavoro al Mae, cooperazione allo sviluppo, agevolazioni internazionalizzazione, investimenti, bandi e gare estero, reciprocità, visto per lavoro, insegnamento all’estero

Per aggiornamenti ed informazioni sui tirocini presso le Sedi estere del Ministero, visitate l’apposita sezione.

L’assunzione del personale a contratto all’estero viene fatta direttamente dagli Uffici consolari all’estero, sulla base di un bando di selezione che viene pubblicato sul sito della sede. Contattate il Consolato italiano più vicino al luogo in cui vi trasferirete per ulteriori informazioni.Qui trovate tutti i recapiti della rete consolare italiana all’estero

Le posizioni di lavoro aperte finanziate dalla Cooperazione italiana ma anche le ‘vacancies’ disponibili presso le ONG accreditate sono consultabili sul portale della Cooperazione italiana alla pagina Opportunità di lavoro e studio.

I cittadini stranieri parificati ai cittadini italiani per quanto riguarda il godimento dei diritti civili sono:

  • i cittadini (persone fisiche o giuridiche) degli Stati membri dell’Unione Europea nonché i cittadini dei Paesi Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia);
  • i cittadini extracomunitari che soggiornino in territorio italiano e siano titolari della carta di soggiorno o di un regolare permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, per l’esercizio di un’impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio;
  • gli apolidi residenti in Italia da almeno 3 anni;
  • i rifugiati residenti da almeno 3 anni.

Se risiedete in un Paese che non appartiene all’UE o allo SEE, va verificata la condizione di reciprocità, cioè va verificato se nel vostro Paese è permesso ad un italiano di acquistare un immobile.

Si può ovviare all’accertamento della condizione di reciprocità se il Paese in cui risiedete ha firmato con l’Italia un Accordo bilaterale in materia di promozione e protezione degli investimenti.

Per maggiori informazioni, consultate la pagina: Lo straniero e la condizione di reciprocità.

I cittadini stranieri parificati ai cittadini italiani per quanto riguarda il godimento dei diritti civili sono:

  • i cittadini (persone fisiche o giuridiche) degli Stati membri dell’Unione Europea nonché i cittadini dei Paesi Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia);
  • i cittadini extracomunitari che soggiornino in territorio italiano e siano titolari della carta di soggiorno o di un regolare permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, per l’esercizio di un’impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio;
  • gli apolidi residenti in Italia da almeno 3 anni;
  • i rifugiati residenti da almeno 3 anni.

Se risiedete in un Paese che non appartiene all’UE o allo SEE, va verificata la condizione di reciprocità, cioè va verificato se nel vostro Paese è permesso ad un italiano di costituire una società o qualunque altra operazione connessa.

A volte la reciprocità può sussistere solo per determinate materie. Quindi, potrebbe accadere che in un determinato Paese un italiano può costituire una società ma per esempio non può comprare una casa. Stessa cosa varrà per i cittadini stranieri provenienti da quel Paese e non regolarmente soggiornanti in Italia.

Si può ovviare all’accertamento della condizione di reciprocità se il Paese in cui risiedete ha firmato con l’Italia un Accordo bilaterale in materia di promozione e protezione degli investimenti.

Nel caso della particolare tematica dell’assunzione delle cariche sociali, se non è prevista da un Accordo bilaterale di promozione e protezione degli investimenti, deve essere verificata la condizione di reciprocità caso per caso.

Per maggiori informazioni, consultate la pagina: Lo straniero e la condizione di reciprocità.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale mette a disposizione degli utenti un nuovo portale dedicato alla promozione delle candidature italiane nelle Organizzazioni Internazionali. Il motore di ricerca JOIN-IT consente a chiunque sia interessato ad una carriera internazionale di cercare e selezionare le opportunità professionali pubblicate dalle OOII e di aprire un canale diretto di comunicazione con il Ministero degli Esteri per segnalare lo status di avanzamento delle candidature stesse.Per ulteriori informazioni consultate la pagina Opportunità nelle Organizzazioni internazionali, oppure accedi direttamente al portale JOIN-IT.

Per sapere come candidarvi e per avere maggiori informazioni sugli END e sugli ENFP, sia nelle Istituzioni che nelle Agenzie e Organismi dell’Unione Europea, visitate la pagina Opportunità di lavoro nella UE.

Per avere informazioni sulle occasioni di lavoro presso le Istituzioni dell’Unione Europea e sugli eventuali concorsi, dovete consultare il sito ufficiale dell’Ufficio Selezione del Personale Europeo (EPSO) o direttamente la Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea e i siti delle singole Istituzioni.Per ulteriori informazioni potete consultare la sezione Opportunità di lavoro nella UE.

Esistono delle graduatorie per il conferimento di supplenze all’estero su posti di contingente statale, su cui è possibile fare domanda di inserimento anche se non si è docenti di ruolo.
Bisogna essere in possesso del titolo di studio idoneo all’insegnamento per il posto o la classe di concorso per cui si chiede l’inserimento in graduatoria.
Il possesso dell’abilitazione all’insegnamento, l’inclusione nelle graduatorie a esaurimento in Italia e la residenza nel paese in cui si trova l’istituzione scolastica non sono requisiti obbligatori. Si tratta solo di titoli preferenziali. Per ogni altra informazione, consultate la pagina Supplenze estero in particolare tutti gli Approfondimenti che appaiono nella parte destra dello schermo (informazioni generali sulle supplenze all’estero, domande più frequenti, guida alla presentazione della domanda di inserimento in graduatoria).

Per poter insegnare all’estero (nelle scuole italiane statali, scuole paritarie, scuole europee, scuole bilingui, cattedre di italiano in scuole straniere, corsi di italiano per le collettività italiane all’estero e lettorati presso università straniere) è necessario essere docenti di ruolo della scuola italiana da almeno due anni.
Si devono superare delle prove di accertamento della conoscenza delle lingue straniere ed essere in possesso di specifici requisiti. Le prove linguistiche vengono indette all’incirca ogni tre anni.
L’idoneità conseguita nelle prove di accertamento linguistico, insieme alla valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio, comporta l’inserimento in una graduatoria, che si aggiornerà con le successive prove linguistiche.
L’idoneità conseguita conserva la sua validità per 9 anni.
Sulla base dell’art.2, comma 4 novies della Legge del 26 febbraio 2011, n.10, la durata del servizio all’estero non può essere superiore ai nove anni scolastici.Per maggiori informazioni consultate la pagina Istituzioni scolastiche.

E’ consigliabile chiedere informazioni alle autorità diplomatico-consolari del Paese di interesse.
Tutti i recapiti delle Rappresentanze straniere in Italia.