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Focus: Cittadini Italiani in rientro dall’estero e cittadini stranieri in Italia

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CARD COVID-19 14 DICEMBRE 2021

Da gennaio 2020, perdura in tutto il mondo l’emergenza sanitaria causata da COVID-19.

Tutti coloro che intendano recarsi all’estero, indipendentemente dalla destinazione e dalle motivazioni del viaggio, devono considerare che qualsiasi spostamento, in questo periodo, può comportare un rischio di carattere sanitario.

In particolare, nel caso in cui sia necessario sottoporsi a test molecolare o antigenico per l’ingresso in Italia o per il rientro nel nostro Paese da una destinazione estera, si rammenta che i viaggiatori devono prendere in considerazione la possibilità che il test dia un risultato positivo.

In questo caso, non è possibile viaggiare con mezzi commerciali e si è soggetti alle procedure di quarantena e contenimento previste dal Paese in cui ci si trova.

Tali procedure interessano, con alcune possibili differenze dovute alle diverse normative locali, anche i cosiddetti “contatti” con il soggetto positivo, che sono ugualmente sottoposti a quarantena/isolamento dalle autorità locali del Paese in cui ci si trova e che, a tutela della salute pubblica, potranno far rientro in Italia al termine del periodo di isolamento previsto. Si raccomanda, pertanto, di pianificare con massima attenzione ogni aspetto del viaggio, contemplando anche la possibilità di dover trascorrere un periodo aggiuntivo all’estero, nonché di dotarsi di un’assicurazione sanitaria che copra anche i rischi connessi a COVID-19.

 

NOVITA’!

Dal 16 dicembre e fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 gennaio 2022, con questa Ordinanza del Ministro della Salute è stato disposto che chi fa ingresso in Italia provenendo dai Paesi inclusi nell’Elenco C dell’Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 deve: compilare il Passenger Locator Form, presentare la certificazione verde Covid-19 di vaccinazione o guarigione (o certificazione equipollente) ed effettuare un test (molecolare nelle 48 ore antecedenti l’ingresso nel territorio nazionale, oppure antigenico nelle 24 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale) con esito negativoIn caso di mancata presentazione della certificazione verde Covid-19 di vaccinazione o guarigione, e fermo restando l’obbligo del test sopra citato, è obbligatorio sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario di 5 giorni, al termine del quale è obbligatorio sottoporsi a tampone (molecolare o antigenico).

E’ stata anche aggiornata la lista dei Paesi inclusi nell’elenco D dell’Allegato 20. Chi proviene da questi Paesi deve: compilare il Passenger Locator Form, presentare la certificazione verde Covid-19 di vaccinazione (o certificazione equipollente) ed effettuare un test (molecolare nelle 72 ore antecedenti l’ingresso nel territorio nazionale, oppure antigenico nelle 24 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale) con esito negativo. Il termine del test molecolare è ridotto a 48 ore per gli ingressi da Regno Unito. In caso di mancata presentazione della certificazione verde Covid-19 di vaccinazione (solo da USA, Canada e Giappone si può presentare la certificazione di guarigione in alternativa alla vaccinazione), e fermo restando l’obbligo del test sopra citato, è obbligatorio sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario di 5 giorni, al termine del quale è obbligatorio sottoporsi a tampone (molecolare o antigenico).

Il regime degli ingressi da Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini, previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 26 novembre 2021, viene inoltre prorogato fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 gennaio 2022.

(Per i dettagli, cliccare sul link in fondo al box)

 

Dal 26 novembre e fino al 15 dicembre 2021, con questa Ordinanza del Ministro della Salute è stato vietato l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini, ad eccezione dei cittadini italiani che abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore alla medesima ordinanza, a condizione che non manifestino sintomi da Covid-19. (Per i dettagli, cliccare sul link in fondo al box)

L’Ordinanza dispone inoltre l’interdizione del traffico aereo dai Paesi sopra indicati.

Dal 4 novembre, a seguito di questa circolare del Ministro della salute, i soggetti vaccinati all’estero con un vaccino non autorizzato da EMA possono ricevere una dose di richiamo con vaccino a m-RNA nei dosaggi autorizzati per il “booster” (30 mcg in 0,3 mL per Comirnaty di Pfizer/BioNTech; 50 mcg in 0,25 mL per Spikevax di Moderna) a partire da 28 giorni e fino a un massimo di 6 mesi (180 gg) dal completamento del ciclo primario. Il completamento di tale ciclo vaccinale integrato è riconosciuto come equivalente a quello effettuato in Italia. Superato il termine massimo di 6 mesi dal completamento del ciclo primario con vaccino non autorizzato da EMA, così come in caso di mancato completamento dello stesso, è possibile procedere con un ciclo vaccinale primario completo con vaccino a m-RNA.

Dal 26 ottobre, con questa Ordinanza del Ministero della Salute, è stato abolito lo speciale regime restrittivo precedentemente in vigore per gli ingressi da Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka, che rientrano ora nella disciplina generale prevista per i Paesi dell’elenco E. E’ stata anche aggiornata la lista dei Paesi inclusi negli elenchi C e D (per i dettagli, cliccare sul link in fondo al box).Dal 28 settembre, con questa Ordinanza del Ministero della Salute, sono stati istituiti dei Corridoi turistici Covid-free per i territori di Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana, Egitto (limitatamente alle zone turistiche di Sharm El Sheikh e Marsa Alam), al ritorno dai quali NON sarà necessario effettuare l’isolamento fiduciario. Per poter beneficiare di questa eccezione, i passeggeri dovranno:

  • esibire all’imbarco il Green Pass ed un test negativo effettuato nelle ultime 48 ore;
  • sottoporsi, se la permanenza all’estero è superiore a sette giorni, ad ulteriore test in loco;
  • esibire, al rientro nel territorio nazionale, un test negativo effettuato nelle quarantotto ore antecedenti all’imbarco;
  • sottoporsi, all’arrivo all’aeroporto nazionale, ad un ultimo, ulteriore test che risulti negativo.

Dal 23 settembre il Ministero della Salute ha riconosciuto (con questa Circolare) l’equivalenza di alcuni vaccini, somministrati da autorità sanitarie estere, a quelli effettuati nell’ambito del Piano nazionale dei vaccini per la prevenzione da SARS-CoV-2.

Si tratta, in particolare, di:

  • vaccini riconosciuti da EMA – Agenzia Europea per i Medicinali (vedi Allegato n. 1 alla Circolare);
  • Covishield (Serum Institute of India), prodotto su licenza di AstraZeneca;
  • R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca;
  • Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca.

A seguito di tale riconoscimento:

– i cittadini italiani (anche residenti all’estero) e i loro familiari conviventi, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), e tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all’estero con i summenzionati vaccini o che sono guariti all’estero da COVID-19, potranno richiedere, se si trovano già sul territorio italiano, il rilascio del Green Pass recandosi presso le Aziende Sanitarie locali di competenza territoriale;

– tutti gli altri cittadini stranieri vaccinati all’estero con i summenzionati vaccini avranno diritto ad accedere, sul territorio nazionale, a tutti i luoghi e servizi per i quali è richiesto il Green Pass (vedi box seguente). Per poter essere riconosciute come equivalenti al Green Pass, le certificazioni sul vaccino ricevuto all’estero dovranno contenere le seguenti informazioni: dati identificativi del titolare, dati relativi al vaccino, data/e di somministrazione del vaccino, dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato; dovranno inoltre essere redatte in italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco oppure, ove fossero rilasciate in un’altra lingua, essere accompagnate da una traduzione giurata.

Consulta i dettagli qui

 

 

OBBLIGO DI GREEN PASS IN ITALIA: DOVE E’ NECESSARIO

Dal 6 agosto 2021 è stato introdotto in Italia, per accedere ad alcuni luoghi, attività o servizi, il Certificato verde digitale Covid-19 (Green Pass), o certificato equivalente riconosciuto dalle Autorità italiane.

Dal 6 dicembre 2021 è stata introdotta una differenziazione tra:

Green Pass base: rilasciato solo a seguito di tampone (antigenico o molecolare) risultato negativo;

Green Pass rafforzato: rilasciato a seguito di avvenuta vaccinazione o guarigione dall’infezione Covid-19.  

Il Green Pass base dà diritto ad accedere ai servizi essenziali ed a recarsi al lavoro, mentre con il Green Pass rafforzato si potranno frequentare, tra gli altri, cinema, teatri e stadi. Si invita a consultare QUI la tabella dettagliata sui luoghi e le attività accessibili con i due diversi tipi di Green Pass.

Per maggiori informazioni sul green pass: https://www.dgc.gov.it/web/

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