Al fine di garantire un accesso tempestivo ai vaccini anti COVID-19 a tutti i cittadini dell’UE e per affrontare l’attuale mancanza di trasparenza nell’esportazione di tali vaccini al di fuori del territorio dell’Unione, la Commissione europea ha adottato il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/111 del 29 gennaio 2021. Il Regolamento ha istituito un meccanismo di autorizzazione all’esportazione dei vaccini e delle sostanze attive anti COVID-19 per assicurare la necessaria trasparenza e il rispetto degli accordi di acquisto anticipato (Advanced Purchase Agreements – APA) sottoscritti dall’UE con le società farmaceutiche produttrici.
Il Regolamento 2021/111, entrato in vigore il 30 gennaio 2021, è stato sostituito dal successivo Regolamento 2021/442, in vigore dal 12 marzo al 30 giugno 2021, che prevede l’obbligo in capo alle aziende produttrici del vaccino (codice NC 3002 20 10), o delle sostanze attive utilizzate per la sua fabbricazione (codici NC ex 2933 99 80, ex 2934 99 90, ex 3002 90 90 ed ex 3504 00 90), ai fini della relativa esportazione in paesi extra-UE, di richiedere apposita autorizzazione allo Stato membro nel quale detti prodotti vengano fabbricati o comunque confezionati.
Nel caso dell’Italia, la domanda di autorizzazione dovrà essere presentata al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, mediante compilazione dei due appositi moduli disponibili ai seguenti link:
– modello di richiesta di autorizzazione bilingue IT EN
La domanda potrà essere presentata dal rappresentante legale dell’azienda esportatrice oppure da un operatore commerciale intermediario munito di espressa delega dell’esportatore (accompagnata da documento di identità) all’esportazione di vaccini anti COVID-19.
Le domande dovranno pervenire con posta elettronica certificata all’indirizzo: dgue.10@cert.esteri.it.
La domanda di autorizzazione dovrà essere accompagnata da:
- Eventuale delega dell’esportatore;
- Autocertificazione dell’esportatore o dell’operatore economico il quale dichiara:
a) che le informazioni contenute nel modello di domanda sono esatte e fornite in buona fede;
b) che i documenti prodotti corrispondono a quelli in suo possesso e si impegna a conservarli per cinque anni;
c) di essere stabilito in Italia;
- Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679.
In presenza dei necessari presupposti indicati all’art. 1(7) del citato Regolamento (UE) n. 2021/442, oggetto di verifica da parte della Commissione europea, il rilascio delle autorizzazioni avverrà secondo i termini previsti dal citato Regolamento, e comunque entro 4 giorni lavorativi dalla ricezione della PEC completa di tutte le informazioni (estendibili di ulteriori 2 giorni in caso di circostanze eccezionali e per ragioni debitamente giustificate).
Sono esentate dall’obbligo di autorizzazione all’esportazione le vendite destinate ai paesi extra-UE di cui all’art. 1 (9)del Regolamento 2021/442.
Per ulteriori approfondimenti, si prega di consultare il sito della Commissione europea.
Per eventuali informazioni si prega di scrivere ai seguenti indirizzi e-mail e indicare un eventuale recapito:
Roma, 12.03.2021