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Visa Information System (VIS)

Cos’è il VIS?

Il Visa Information System (VIS) è un sistema informatizzato di condivisione di dati relativi ai visti d’ingresso nello Spazio Schengen tra gli Stati che ne fanno parte. L’istituzione del VIS (operativo dal 28 febbraio 2016) costituisce una delle iniziative principali nell’ambito delle politiche dell’Unione Europea volte a creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne.

Per consentire il funzionamento del VIS gli Uffici consolari e i valichi di frontiera esterni degli Stati Schengen sono connessi alla banca dati centrale del sistema. Nel VIS sono inseriti i dati anagrafici e biometrici di tutte le persone richiedenti un visto. Le relative pratiche informatiche sono conservate presso una banca dati comune.

I principali scopi del VIS sono: agevolare le procedure relative alle domande di visto, facilitare i controlli ai valichi di frontiera esterni e rafforzare la sicurezza. Il VIS previene altresì il cd. «visa shopping» e assiste gli Stati Membri nella lotta contro le frodi.

Cosa cambia per i richiedenti visto agli Uffici consolari e ai valichi di frontiera esterni dello Spazio Schengen?

Il richiedente che presenta la domanda di visto per la prima volta è tenuto a presentarsi di persona. Come previsto dall’Art. 13 del Codice dei visti, in tale occasione sono rilevati i suoi identificatori biometrici: una fotografia e le impronte delle dieci dita. Per le domande di visto presentate nei successivi 5 anni, le sue impronte digitali potranno invece essere riutilizzate per la nuova domanda, a meno che esista un ragionevole dubbio sull’identità del richiedente.

Le Autorità competenti in materia di controlli ai valichi di frontiera esterni hanno accesso al VIS per verificare l’identità del titolare del visto e l’autenticità del visto stesso. Queste procedure mirano a rafforzare la sicurezza all’interno dello Spazio Schengen.

Alcune categorie di richiedenti sono tuttavia esentati dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali:

  • Bambini di età inferiore a dodici anni;
  • Persone per le quali è fisicamente impossibile rilevarle;
  • Capi di Stato o di Governo e membri dei Governi nazionali, accompagnati da consorti, e membri della loro delegazione ufficiale quando sono invitati dai Governi degli Stati Membri o da Organizzazioni internazionali in missione ufficiale;
  • Sovrani e altri importanti membri di una famiglia reale quando sono invitati dai Governi degli Stati Membri o da Organizzazioni internazionali in missione ufficiale.

Tutela dei dati personali e accesso al VIS

In occasione della domanda di visto vengono raccolti e inseriti nel VIS alcuni dati personali del richiedente: tra essi, la fotografia del richiedente, la rilevazione delle impronte digitali (se previsto) e i dati anagrafici che figurano nel modulo di domanda di visto.

Tali dati sono trasmessi alle Autorità competenti degli Stati Membri e trattati ai fini dell’adozione di una decisione in merito alla domanda di visto.

I dati personali del richiedente visto, così come i dati riguardanti la decisione relativa alla sua domanda o un’eventuale decisione di annullamento, revoca o proroga di un visto rilasciato, sono inseriti e conservati nel VIS per un periodo massimo di cinque anni. Tale periodo decorre:

  • dalla data di scadenza del visto, qualora un visto sia stato rilasciato;
  • dalla nuova data di scadenza del visto, qualora esso sia stato prorogato;
  • dalla data di creazione del fascicolo nel VIS, qualora la domanda sia stata ritirata, chiusa o interrotta;
  • dalla data della decisione delle Autorità competenti per i visti, qualora questo sia stato rifiutato, annullato o revocato.

L’accesso al VIS per inserire, modificare, cancellare e consultare i dati è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle Autorità competenti. Il VIS, in particolare, può essere consultato per i seguenti scopi:

  • esame delle domande di visto e delle decisioni a esse correlate;
  • verifica dell’identità del titolare del visto e/o dell’autenticità del visto;
  • identificazione delle persone che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni per l’ingresso, il soggiorno o la residenza nel territorio degli Stati Membri;
  • determinazione dello Stato Membro competente per l’esame di una domanda di asilo.

Le Autorità alle quali è riservato l’accesso al VIS sono:

  • le Autorità competenti per i visti;
  • le Autorità competenti ai fini dei controlli sui visti alle frontiere esterne e negli Stati Membri;
  • le Autorità competenti in materia di immigrazione e di asilo negli Stati Membri.

A determinate condizioni, l’accesso al VIS può essere richiesto dall’Ufficio Europeo di Polizia (Europol) e dalle Autorità designate degli Stati Membri (per l’Italia, il Ministero dell’Interno e le Autorità di Polizia) ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi.

Autorità competenti

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale – MAECI (Piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma) www.esteri.it telefono 0039 06 36911 (centralino), per il tramite della sede diplomatica o consolare italiana a cui è stata presentata la domanda di visto, è l’autorità dello Stato membro responsabile del trattamento dei dati.

L’Autorità di controllo nazionale italiana, competente in materia di tutela dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.


Esercizio dei diritti di accesso, di rettifica o cancellazione dei dati inseriti nel VIS

È diritto del richiedente visto accedere ai dati relativi alla sua persona registrati nel VIS e conoscere lo Stato Membro che li ha trasmessi, nonché richiedere che dati inesatti relativi alla sua persona vengano rettificati e che quelli trattati illecitamente vengano cancellati.

L’interessato può esercitare i propri diritti di accesso, di rettifica o cancellazione dei dati che lo riguardano, e che risultino inseriti nel VIS, rivolgendosi direttamente al responsabile dell’Ufficio Visti della Sede che ha trattato la pratica, il quale a sua volta trasmette la richiesta all’Unità per i Visti della Direzione Generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

In caso di diniego o di risposta insoddisfacente alla richiesta di esercizio di tali diritti, l’interessato al trattamento dei dati personali può agire dinanzi all’Autorità giudiziaria.

L’autorità di controllo nazionale italiana competente a esaminare i reclami in materia di tutela dei dati personali è il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) del MAECI (email: rpd@esteri.it, pec: rpd@cert.esteri.it) o, in alternativa, al Garante per la Protezione dei Dati Personali (Piazza Venezia 11, 00187 ROMA; tel. 0039 06 696771 (centralino); e-mail: garante@gpdp.it; pec: protocollo@pec.gpdp.it).