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Trasferirsi all’estero

Trasferirsi all'estero
Aire, assistenza sanitaria, borse di studio, scuole italiane, aziende italiane, titoli di studio, patente all’estero

Le disposizioni relative all’entrata e al soggiorno degli stranieri sul territorio sono materia di competenza di ogni singolo Stato. Per ogni informazione dovete rivolgervi direttamente alle Rappresentanze consolari in Italia del Paese di destinazione.
L’elenco delle Rappresentanze straniere in Italia si trova qui .Se vi trasferite in un Paese dell’Unione Europea, potrete trovare utili informazioni sul sito ufficiale dell’UE.

Se vi trasferite all’estero stabilmente, dovete richiedere all’ufficio consolare competente per territorio l’iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero).
Per individuare il Consolato competente cliccate sul link: https://serviziconsolari.esteri.it/ScoFE/services/consulate/find-consulate.sco
Troverete il formulario sul sito web dell’Ambasciata/Consolato. In molti Consolati sarà possibile iscriversi attraverso il nuovo portale Fast It (Farnesina servizi telematici per italiani all’estero). Se cambiate indirizzo nella stessa circoscrizione consolare dovete comunicare la variazione allo stesso Ufficio consolare. Se vi trasferite da una circoscrizione consolare ad un’altra, dovrete prendere contatto con l’Ufficio consolare competente per la nuova residenza.  Sempre attraverso il portale Fast.it sarà possibile comunicare sia il cambio di indirizzo all’interno della stessa circoscrizione consolare, sia la variazione di residenza da una circoscrizione consolare ad un’altra.

La funzione dell’ufficio consolare è trasmettere al Comune la richiesta di iscrizione AIRE e, al tempo stesso, conservare i vostri dati in una banca dati consolare. Il Comune, una volta ricevuta ed approvata la richiesta di iscrizione AIRE, vi cancella dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) e vi iscrive nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE).
È inoltre obbligatorio informare lo Stato italiano (se risiedete all’estero, attraverso il Consolato) di ogni mutamento di stato civile e di ogni variazione (nascite e decessi, matrimoni e divorzi) del nucleo familiare.
Per maggiori informazioni consultate la pagina AIRE

Elenco delle sedi diplomatiche e consolari nel mondo

Occorre rivolgersi al Comune di iscrizione Aire per ottenere un certificato di iscrizione all’AIRE. Inoltre i certificati anagrafici personali (compresi, ad esempio: residenza, cittadinanza, esistenza in vita) possono essere scaricati online gratuitamente direttamente dagli interessati, dal portale:
ANAGRAFE NAZIONALE – Unica. Per tutti. (interno.it) al quale si accede con la propria identità digitale (SPID, Carta d’Identità Elettronica, Carta Nazionale dei Servizi).

Sì, l’iscrizione all’AIRE costituisce un obbligo di legge per chi trasferisce la propria residenza all’estero (art. 6, Legge 470/1988).

A partire dall’1 gennaio 2024 la legge ha introdotto delle sanzioni pecuniarie amministrative per coloro che non chiedono al consolato competente per territorio di iscriversi all’AIRE entro i termini previsti: 90 giorni dal trasferimento all’estero della residenza (art. 11, Legge 24 dicembre 1954 n. 1228, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2023 n. 213).

L’autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.

L’iscrizione in Aire è obbligatoria per i cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza all’estero: essi devono fare richiesta di iscrizione all’AIRE all’ufficio consolare territorialmente competente entro 90 giorni dall’avvenuto trasferimento. A partire dall’1 gennaio 2024 (data di entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2023 n. 213, che ha modificato la 24 dicembre 1954, n. 1228), chi non rispetta il termine di 90 giorni è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative.
La residenza è definita nel Codice Civile (art. 43) come il luogo nel quale una persona ha la propria dimora abituale, cioè il luogo dove solitamente si svolge la vita familiare, lavorativa e sociale. La residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali.
Il termine di 12 mesi è solo indicativo mentre ciò che conta è l’effettivo trasferimento della residenza all’estero.

L’iscrizione all’A.I.R.E. comporta la cancellazione dal Servizio Sanitario Nazionale.
Un cittadino italiano che si trasferisca in un Paese dell’Unione Europea ha diritto al trattamento che quello Stato fornisce ad un proprio cittadino. Per approfondire vi suggeriamo di visitare la pagina Assistenza sanitaria del sito web di questo Ministero e questa pagina del sito web ufficiale dell’Unione.

Per l’assistenza sanitaria nei Paesi extra UE e per maggiori informazioni consultate la pagina Assistenza sanitaria del sito web di questo Ministero e la pagina Se parto per… del sito del Ministero della Salute.

La normativa tributaria in materia residenziale è disciplinata a livello locale: dovrete quindi rivolgervi all’Ufficio Tributi del vostro Comune italiano di provenienza o di iscrizione AIRE. L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti una guida fiscale per i residenti all’estero.

L’iscrizione all’AIRE , oltre a costituire un obbligo sancito dalla legge (n. 470 del 1988), vi consente di usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari italiane all’estero e di esercitare il diritto di voto dall’estero.

Per ulteriori informazioni consultate la pagina AIRE.

Potete trovare l’elenco delle borse di studio per cittadini italiani offerte da Paesi e istituzioni straniere per ciascun anno accademico collegandovi alla pagina Opportunità di studio.

Per presentare la vostra candidatura collegatevi al portale Borse di studio on line.

Per conoscere l’elenco delle scuole italiane ed europee all’estero visitate la pagina Istituzioni scolastiche all’estero.

Alcune informazioni sulla presenza italiana in un determinato Paese sono disponibili all’interno della piattaforma di infoMercatiEsteri (sezione Rapporti con l’Italia all’interno di ciascuna pagina Paese).
Potete rivolgervi anche direttamente all’Ufficio commerciale dell’Ambasciata italiana nel Paese di vostro interesse o all’Unità Operativa dell’Agenzia ICE e alla Camera di Commercio italiana, se presenti nel Paese.

I titoli di studio stranieri non sono automaticamente riconosciuti in Italia. Per informazioni su come ottenere il riconoscimento consultate il sito del Centro Informazioni sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche CIMEA.

La decorrenza dell’iscrizione all’AIRE è disciplinata dall’art. 6, comma 9-bis, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, per cui gli effetti della dichiarazione resa all’Ufficio consolare, ai sensi dei commi 1 e 3 dell’art. 6 della Legge, hanno decorrenza dalla data di presentazione della stessa all’Ufficio consolare qualora non sia stata già resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero presso il Comune di ultima residenza. Se il connazionale, prima di espatriare, ha reso al Comune italiano la dichiarazione di trasferimento all’estero ed ha presentato la richiesta di iscrizione in AIRE all’Ufficio consolare entro 90 giorni dall’espatrio, la conseguente iscrizione all’AIRE decorre dal giorno della dichiarazione resa in Comune.

Se tornate a vivere in Italia, dovrete informare il Comune italiano presso cui fissate la vostra residenza e il Comune italiano provvederà alla cancellazione dall’Anagrafe degli italiani residenti all’estero e all’iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente).

Sì. I cittadini iscritti all’AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno contattare il Comune Italiano dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza entro i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. L’omissione o la presentazione tardiva della dichiarazione di rimpatrio è punita con sanzione pecuniaria amministrativa. Nella stessa data il Comune provvederà alla cancellazione dall’AIRE con contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente). Sarà cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza che registrerà nei propri schedari consolari il rimpatrio.

Per ulteriori informazioni consultate la pagina AIRE.

Per guidare all’estero si applicano regole differenti in base al Paese di destinazione ed alla durata del periodo di soggiorno. Per maggiori dettagli visitate la pagina Autoveicoli e patenti.

Per la guida all’estero si applicano regole differenti nei diversi Paesi di destinazione e a seconda della durata del periodo di soggiorno. Per brevi permanenze vi suggeriamo di prendere visione della scheda dedicata al Paese di vostro interesse sul sito Viaggiare sicuri sotto la voce “viabilità”. Se programmate di trasferirvi, vi invitiamo a cercare le informazioni anche sul sito della rappresentanza diplomatica o consolare (Elenco delle sedi diplomatiche e consolari nel mondo).Trovate le informazioni a carattere generale alla pagina ACI – Per viaggiare all’estero: Documenti necessari