Le disposizioni relative all’entrata e al soggiorno degli stranieri sul territorio sono materia di competenza di ogni singolo Stato. Per ogni informazione dovete rivolgervi direttamente alle Rappresentanze consolari in Italia del Paese di destinazione.
L’elenco delle Rappresentanze straniere in Italia si trova qui .
Se vi trasferite in un Paese dell’Unione Europea, potrete trovare utili informazioni sul sito ufficiale dell’UE.
Se vi trasferite all’estero stabilmente, dovete richiedere all’ufficio consolare competente per territorio l’iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero).
Per individuare il Consolato competente cliccate sul link: https://serviziconsolari.esteri.it/ScoFE/services/consulate/find-consulate.sco
Troverete il formulario sul sito web dell’Ambasciata/Consolato. In molti Consolati sarà possibile iscriversi attraverso il nuovo portale Fast It (Farnesina servizi telematici per italiani all’estero) . Se cambiate indirizzo nella stessa circoscrizione consolare dovete comunicare la variazione allo stesso Ufficio consolare. Se vi trasferite da una circoscrizione consolare all’altra, dovrete prendere contatto con il nuovo ufficio consolare e, usando il modello di “iscrizione AIRE”, comunicare il trasferimento. Se tornate a vivere in Italia, basterà informare il Comune italiano presso cui si fissa la residenza.
È il Comune (e non il Consolato) ad effettuare l’iscrizione all’AIRE. È il Comune il depositario del registro AIRE. Al Comune occorre rivolgersi per ottenere un certificato di iscrizione all’AIRE. La funzione dell’ufficio consolare è trasmettere al Comune la vostra richiesta di iscrizione AIRE e, al tempo stesso, conservare i vostri dati in una banca dati consolare.
È obbligatorio informare lo Stato italiano (se risiedete all’estero, attraverso il Consolato) di ogni mutamento di stato civile e di ogni variazione (nascite e decessi, matrimoni e divorzi) del nucleo familiare.
Per maggiori informazioni consultate la pagina AIRE.
No. La legge prevede l’obbligo di iscrizione all’AIRE per coloro che risiedono all’estero soltanto per periodi superiori ai 12 mesi.
Consultate la pagina AIRE per maggiori informazioni.
Solo se risiedete in quel Paese per la maggior parte dell’anno. Nel Codice Civile (art. 43), la residenza è definita come il luogo nel quale una persona ha la propria dimora abituale, cioè quello nel quale vive abitualmente e in condizioni di stabilità. La legge prevede l’obbligo di iscrizione all’AIRE per coloro che risiedono all’estero per periodi superiori ai 12 mesi.
Consultate la pagina AIRE per maggiori informazioni.
Non necessariamente, dipende dal Paese in cui vi trovate e dal motivo per cui vi siete trasferiti.
Un cittadino italiano che si trasferisca in un Paese dell’Unione Europea ha diritto al trattamento che quello Stato fornisce ad un proprio cittadino. Per approfondire vi suggeriamo di visitare questa pagina del sito web ufficiale dell’Unione.
Per maggiori informazioni consultate la pagina Assistenza sanitaria del sito web di questo Ministero e la pagina Se parto per… del sito del Ministero della Salute.
La normativa tributaria in materia residenziale è disciplinata a livello locale: dovrete quindi rivolgervi all’Ufficio Tributi del vostro Comune italiano di provenienza o di iscrizione AIRE.
L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti una guida fiscale per i residenti all’estero.
L’iscrizione all’AIRE è un obbligo sancito dalla legge (n. 470 del 1988). L’iscrizione all’AIRE vi consente di usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari italiane all’estero e di esercitare il diritto di voto dall’estero.
Per ulteriori informazioni consultate la pagina AIRE.
Potete trovare l’elenco delle borse di studio per cittadini italiani offerte da Paesi e istituzioni straniere per ciascun anno accademico collegandovi alla pagina Opportunità di studio.
Per presentare la vostra candidatura collegatevi al portale Borse di studio on line.
Per conoscere l’elenco delle scuole italiane ed europee all’estero visitate la pagina Istituzioni scolastiche all’estero.
Alcune informazioni sulla presenza italiana in un determinato Paese sono disponibili all’interno della piattaforma di infoMercatiEsteri (sezione Rapporti con l’Italia all’interno di ciascuna pagina Paese).
Potete rivolgervi anche direttamente all’Ufficio commerciale dell’Ambasciata italiana nel Paese di vostro interesse o all’Unità Operativa dell’Agenzia ICE e alla Camera di Commercio italiana, se presenti nel Paese.
I titoli di studio stranieri non sono automaticamente riconosciuti in Italia. Per informazioni su come ottenere il riconoscimento consultate il sito del Centro Informazioni sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche CIMEA.
La decorrenza dell’iscrizione all’AIRE è disciplinata dall’art. 6, comma 9-bis, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, per cui gli effetti della dichiarazione resa all’Ufficio consolare, ai sensi dei commi 1 e 3 dell’art. 6 della Legge, hanno decorrenza dalla data di presentazione della stessa all’Ufficio consolare qualora non sia stata già resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero presso il Comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica.
Se il connazionale, prima di espatriare, ha reso al Comune italiano la dichiarazione di trasferimento all’estero ed ha presentato la richiesta di iscrizione in AIRE all’Ufficio consolare entro 90 giorni dall’espatrio, la conseguente iscrizione all’AIRE decorre dal giorno della dichiarazione resa in Comune. Qualora la richiesta di iscrizione in AIRE venga presentata all’ufficio consolare trascorsi i 90 giorni dall’espatrio, la data di decorrenza, in accordo con l’art.6, comma 9-bis, della L. 470/88, coinciderà con la data di presentazione della richiesta all’Ufficio consolare.
Per guidare all’estero si applicano regole differenti in base al Paese di destinazione ed alla durata del periodo di soggiorno.
Per maggiori dettagli visitate la pagina Autoveicoli e patenti.
Per la guida all’estero si applicano regole differenti nei diversi Paesi di destinazione e a seconda della durata del periodo di soggiorno. Per brevi permanenze vi suggeriamo di prendere visione della scheda dedicata al Paese di vostro interesse sul sito Viaggiare sicuri sotto la voce “viabilità”. Se programmate di trasferirvi, vi invitiamo a cercare le informazioni anche sul sito della rappresentanza diplomatica o consolare (Elenco delle sedi diplomatiche e consolari nel mondo).
Trovate le informazioni a carattere generale alla pagina ACI – Per viaggiare all’estero: Documenti necessari