Dopo il matrimonio ricordatevi di richiedere la trascrizione del vostro matrimonio nei registri di stato civile del vostro Comune in Italia. Farlo non solo è un obbligo, è anche un passo necessario – nel caso di residenza all’estero – per poter usufruire dei servizi consolari, perché vengano riconosciuti al vostro coniuge (se straniero) alcuni diritti conseguenti a questo status, per la completezza dei dati dei vostri figli, ecc. Per maggiori informazioni visitate la pagina Matrimonio.
Sì, anche se generalmente è richiesta la residenza di almeno uno dei nubendi nella circoscrizione consolare. Inoltre, il capo dell’Ufficio consolare può rifiutare di celebrare il matrimonio se vi si oppongono le leggi locali.Per tutte le altre informazioni consultate la pagina Matrimonio.
Sì. I cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE possono rivolgersi al Consolato italiano competente per residenza per costituire un’unione civile con una persona dello stesso sesso.
Al momento della costituzione dell’unione civile, le due parti possono eventualmente rendere le dichiarazioni relative alla scelta del cognome comune e/o al regime patrimoniale dei beni.
L’unione civile costituita presso l’ufficio consolare italiano verrà trascritta nell’apposito Registro Provvisorio delle Unioni Civili del Comune di iscrizione AIRE.
Maggiori informazioni alla pagina Unioni Civili.
Sì. La richiesta di trascrizione nei registri di stato civile italiani degli atti costituiti all’estero tra persone dello stesso sesso, sia di matrimonio che di unione civile (ai sensi della normativa locale), può essere presentata all’ufficio consolare competente per il luogo di residenza del cittadino (se residente all’estero) o all’ufficio consolare competente per il luogo in cui è stata contratta l’unione civile/matrimonio, oppure direttamente all’ufficio di stato civile del Comune interessato. Gli atti rilasciati da autorità straniere devono essere legalizzati e tradotti in italiano.
L’obbligo di richiedere detta trascrizione in Italia riguarda anche gli atti avvenuti prima dell’entrata in vigore della Legge n. 76/2016.
I suddetti atti verranno trascritti nell’ordinamento italiano quali “unioni civili” nell’apposito Registro Provvisorio delle Unioni Civili istituito presso ciascun Comune.
Nei documenti e negli atti in cui è prevista l’indicazione dello stato civile, a richiesta degli interessati, verranno utilizzate le formule di “unito o unita civilmente”.
Maggiori informazioni alla pagina Unioni Civili e alla pagina Traduzione e legalizzazione dei documenti.
Sì. La richiesta di trascrizione nei registri di stato civile italiani degli atti costituiti all’estero tra persone dello stesso sesso, sia di matrimonio che di unione civile (ai sensi della normativa locale), può essere presentata all’ufficio consolare competente per il luogo di residenza del cittadino (se residente all’estero) o all’ufficio consolare competente per il luogo in cui è stata contratta l’unione civile/matrimonio, oppure direttamente all’ufficio di stato civile del Comune interessato. Gli atti rilasciati da autorità straniere devono essere legalizzati e tradotti in italiano.
L’obbligo di richiedere detta trascrizione in Italia riguarda anche gli atti avvenuti prima dell’entrata in vigore della Legge n. 76/2016.
I suddetti atti verranno trascritti nell’ordinamento italiano quali “unioni civili” nell’apposito Registro Provvisorio delle Unioni Civili istituito presso ciascun Comune.
Nei documenti e negli atti in cui è prevista l’indicazione dello stato civile, a richiesta degli interessati, verranno utilizzate le formule di “unito o unita civilmente”.
Maggiori informazioni alla pagina Unioni Civili e alla pagina Traduzione e legalizzazione dei documenti.
Potete portare l’atto di matrimonio straniero, debitamente tradotto in italiano e legalizzato dalle autorità locali, al Consolato italiano competente per il luogo in cui è avvenuto il matrimonio o per il vostro luogo di residenza, perché lo trasmetta al Comune italiano per la trascrizione nei registri di stato civile.Potete anche chiedere direttamente al Comune di effettuare la trascrizione dell’atto, che deve comunque essere stato tradotto e legalizzato dalle autorità locali e, in quei paesi che non hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del 1961, anche dall’ufficio consolare italiano competente per il luogo di celebrazione.
Maggiori informazioni alla pagina Matrimonio e alla pagina Traduzione e legalizzazione dei documenti.
I cittadini stranieri, che siano o meno residenti in Italia, per sposarsi in Italia devono presentare al Comune italiano dove si celebrerà il matrimonio la dichiarazione rilasciata dall’Autorità competente del proprio Paese che nulla osta al matrimonio.Per saperne di più, consultate la pagina Matrimonio.
Dovete richiedere informazioni presso l’autorità del Paese che ha rilasciato l’attestato per sapere come farlo legalizzare e poi rivolgervi alla scuola italiana per ulteriori informazioni sul riconoscimento del periodo di studi effettuato all’estero. I documenti stranieri vanno anche tradotti in italiano (per maggiori informazioni sulle traduzioni e legalizzazioni cliccate qui ).
Per ulteriori approfondimenti, consultate il sito del CIMEA – Centro Informazioni sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche.
In Italia le professioni si dividono in “non regolamentate” dalla legge e “regolamentate” dalla legge. Nel primo caso, non occorre ottenere il riconoscimento legale del titolo conseguito all’estero per esercitare la professione in Italia. Nel secondo caso invece è necessario.
Potete trovare tutte le informazioni sul sito del CIMEA – Centro Informazioni sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche.
I cittadini italiani residenti all’estero e regolarmente iscritti all’AIRE possono esercitare il diritto di voto all’estero – nel luogo di residenza – per le elezioni politiche nazionali, per i referendum abrogativi e costituzionali e per le elezioni del parlamento europeo.
La Legge 6 maggio 2015, n. 52, (c.d. “Italicum”) estende anche i cittadini temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi per motivi di lavoro, studio o cure mediche di chiedere al proprio Comune di votare all’estero per corrispondenza.
Maggiori informazioni si trovano alla sezione Voto all’estero.
I passaporti sono rilasciati in Italia dalle Questure e all’estero dalle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane. Di norma, la domanda di rilascio del passaporto va presentata all’Ufficio competente territorialmente in base alla residenza del richiedente, in Italia o all’estero.
I cittadini italiani possono comunque chiedere il rilascio del passaporto presso un qualsiasi Ufficio emittente, sia in Italia che all’estero, ma in tali casi deve essere acquisita preventivamente la delega da parte dell’Ufficio (Questura o Consolato) competente per residenza.
Se siete all’estero ed avete bisogno di maggiori informazioni, contattate l’Ufficio consolare italiano più vicino al luogo in cui vi trovate.
I recapiti della rete consolare italiana all’estero
Per altre informazioni sui passaporti, visitate la pagina Passaporto.
Attualmente solo gli Uffici consolari italiani nei Paesi dell’Unione Europea e quelli in Svizzera, Norvegia, Principato di Monaco, San Marino e Santa Sede – Città del Vaticano, sono abilitati a rilasciare la carta d’identità cartacea esclusivamente ai cittadini italiani regolarmente residenti nella propria circoscrizione consolare e iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero).
Per maggiori informazioni potete consultare la pagina carta d’identità.
Il codice fiscale viene rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. All’estero può essere richiesto, sia dagli italiani che dagli stranieri, per il tramite dell’Ufficio consolare.
Per maggiori informazioni consultate la pagina Codice Fiscale.
La legalizzazione deve essere fatta dalle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane all’estero. Di norma dovete presentarvi, previo appuntamento, presso l’Ufficio consolare munito dell’atto (in originale) da legalizzare.
Per maggiori informazioni potete consultare la pagina Traduzione e legalizzazione documenti oppure contattare direttamente l’Ufficio consolare italiano competente.
Qui trovate l’elenco delle rappresentanze straniere in Italia
Dopo la legalizzazione presso la Procura, se l’atto deve essere fatto valere in un Paese che non ha firmato la Convenzione dell’Aja sull’apostille, deve essere legalizzato anche dalla Rappresentanza diplomatica straniera in Italia perché sia valida nel paese di destinazione.Qui trovate l’elenco delle rappresentanze straniere in ItaliaPer ulteriori informazioni visita la sezione Traduzione e legalizzazione documenti.
Se siete cittadini italiani, potete affidare la procura presso la competente Rappresentanza diplomatico – consolare italiana, salvo esclusione per alcuni Paesi europei da consultare sul sito oppure da un notaio locale.
Altrimenti, se siete cittadini stranieri potete rivolgervi ad un notaio locale.
La procura rilasciata da un notaio locale, per essere utilizzata in Italia, deve sempre essere tradotta in italiano e legalizzata (Traduzione e legalizzazioni documenti).
Per maggiori informazioni, consultate la pagina Procure.
Potete chiedere il certificato di conformità della traduzione all’Ufficio consolare italiano competente.
Per farlo dovete presentare il documento originale in lingua straniera e la relativa traduzione. Gli uffici consolari all’estero comunque dispongono di norma di una lista di traduttori ufficiali ai quali rivolgersi.
Per ulteriori informazioni visita la sezione Traduzione e legalizzazione documenti.
Se siete cittadini italiani potete farlo presso la Rappresentanza diplomatico – consolare italiana (per scaricare i moduli predisposti visitate il sito dell’ambasciata o del consolato). Se siete cittadini stranieri con atto fatto presso notaio locale, che deve essere successivamente tradotto e legalizzato per essere utilizzato in Italia.
Per informazioni consultate la pagina Successioni.
Tutte le informazioni relative alla trascrizione in Italia di atti di stato civile rilasciati all’estero sono disponibili alla sezione Stato civile.
Per ogni informazioni e assistenza sul riconoscimento dei periodi contributivi consultate il sito dell’INPS.
Collegandovi alla pagina Notifiche all’estero potete scaricare e leggere la Guida alla notifica all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale, che fornisce utili indicazioni in materia.
La legge di diritto internazionale privato n. 218/1995 prevede, quale regola generale, l’efficacia automatica delle sentenze straniere in Italia purché rispettino alcuni requisiti basilari di compatibilità con l’ordinamento italiano.
I provvedimenti stranieri devono però essere trascritti presso il Comune italiano competente. Per richiedere la trascrizione della sentenza straniera di divorzio potete rivolgervi all’ufficio consolare competente per il paese che ha emesso la sentenza o direttamente al vostro Comune italiano. È opportuno, in ogni caso, prendere preventivo contatto con la Rappresentanza diplomatica o consolare territorialmente competente per ulteriori precisazioni e per conoscere ulteriori requisiti previsti da eventuali Accordi bilaterali o multilaterali o originanti dalle consuetudini e procedure locali.
Per la trascrizione delle sentenze di divorzio emesse in un paese UE si fa riferimento a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 2201/2003 del 27 novembre 2003
Per approfondimenti consultate la pagina Riconoscimento sentenze straniere.
Per l’adozione internazionale è necessario seguire delle procedure particolari, stabilite dalle leggi italiane ed internazionali.
Trovate alcune informazioni sui passi da compiere alla pagina Adozioni internazionali.
In questa sezione trovate molte informazioni sui casi di sottrazione di minore:
https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/minori-estero/sottrazioneinternazionalediminori
E’ opportuno anche leggere con attenzione l’opuscolo “Bambini Contesi. Guida per i genitori“, utile strumento di conoscenza di questo doloroso fenomeno.
Prima di tutto dovete sporgere denuncia presso le locali autorità di polizia (ricordate che in tutti i Paesi Ue è attivo il numero telefonico di pronto intervento 112).
Le Ambasciate e gli Uffici consolari di prima categoria, rilasciano un documento di viaggio provvisorio (ETD – Emergency Travel Document), come previsto dall’art. 23, comma 3, del D.Lgs. n. 71/2011, in caso di furto, smarrimento, distruzione o temporanea indisponibilità del passaporto o di altro documento di viaggio. Il predetto documento viene rilasciato dalle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane presenti sia in Europa sia nei Paesi extra europei ed è valido per un solo viaggio di rientro in Italia o verso lo Stato di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un’altra destinazione. In area Schengen, nell’ambito delle proprie policies commerciali, alcune compagnie aeree potrebbero consentire l’imbarco previa esibizione della denuncia di furto o smarrimento resa presso le autorità di polizia locali
Per ulteriori informazioni visitate le pagine:
Se vi trovate in un Paese dove non c’è un’Ambasciata o Consolato italiano, potete richiedere la protezione consolare ad una Rappresentanza diplomatico-consolare di uno Stato membro dell’Unione Europea.
Per maggiori informazioni visitate la pagina Servizi consolari.
Per sapere in che modo la rappresentanza diplomatico consolare può venirvi in aiuto in caso di arresto in un Paese straniero visitate la pagina Assistenza ai detenuti.
I titoli di studio stranieri non sono automaticamente riconosciuti in Italia. Per informazioni su come ottenere il riconoscimento consultate il sito del CIMEA – Centro Informazioni sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche.
Se avete subito il furto o avete smarrito la carta d’identità e siete interessati alla sua restituzione, dovete contattare la sede consolare competente per il luogo in cui è avvenuto il fatto.
La restituzione può avvenire presso gli sportelli dell’Ufficio consolare oppure su richiesta dell’interessato, tramite servizio postale con spese di spedizione a carico di chi ne fa richiesta.
Le carte d’identità ritrovate ma non reclamate saranno distrutte trascorso un anno dalla data del rinvenimento.
L’agenzia delle dogane ha realizzato una carta doganale dei viaggiatori che contiene le informazioni necessarie per lo sdoganamento dei beni che più frequentemente i viaggiatori portano al seguito e che è consultabile sul sito dell’Agenzia.
E’ una guida di facile e pronta consultazione per conoscere le principali disposizioni doganali che regolano bagagli, cose e animali al seguito del viaggiatore. Uno strumento di aiuto per chi arriva o parte dal nostro Paese, per essere in grado di predisporre in anticipo gli eventuali documenti necessari alla dogana. Fornisce inoltre utili informazioni a chi effettua l’acquisto di prodotti tramite internet.