Con l’entrata in vigore della Legge Cirinnà e delle sue disposizioni attuative, il MAECI ha tempestivamente dato istruzioni agli Uffici all’estero che l’atto straniero di matrimonio o di unione civile tra persone dello stesso sesso deve essere trasmesso al Comune italiano per la trascrizione, dopo averne accertato la regolarità secondo la normativa locale.
Per far valere nell’ordinamento italiano atti e documenti in lingua straniera, occorre allegare una traduzione in lingua italiana, che viene certificata conforme al testo originale dalla Rappresentanza diplomatica o consolare competente, ovvero da un traduttore ufficiale.
Diversamente da quanto affermato da Equality in un lancio stampa odierno, la normativa limita l’intervento dell’Ufficio consolare alla certificazione di conformità della traduzione, cui provvedono autonomamente gli interessati.