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Paesi i cui cittadini sono esenti da visto per brevi soggiorni

I cittadini dei seguenti Paesi, entità e autorità territoriali sono invece esenti dall’obbligo di visto d’ingresso per soggiorni di durata massima di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, per turismo, missione, affari, invito, motivi religiosi, transito, trasporto, gara sportiva e studio:

Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Colombia, Corea del Sud, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Emirati Arabi Uniti, Georgia, Giappone, Grenada, Guatemala, Honduras, RAS di Hong Kong, Isole Salomone, Israele, Kiribati, Kosovo, Malaysia, RAS di Macao, Macedonia del Nord, Isole Marshall, Mauritius, Messico, Micronesia, Moldova, Monaco, Montenegro, Nauru, Nicaragua, Nuova Zelanda, Palau, Panama, Paraguay, Perù, Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis, Regno Unito, Samoa, Santa Lucia, Serbia, Seychelles, Singapore, Stati Uniti, St. Vincent e Grenadine, Taiwan, Timor Est, Tonga, Trinidad e Tobago, Tuvalu, Ucraina, Uruguay, Vanuatu, Venezuela.

Per quanto riguarda Taiwan l’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti comprensivi del numero di carta d’identità.

Per i cittadini di Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Serbia, Ucraina l’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici.

I cittadini serbi titolari di passaporto rilasciati dalla Direzione di coordinamento serba (in serbo: Koordinaciona uprava) sono esclusi dal beneficio dell’esenzione dal visto.

I cittadini di San Marino e Santa Sede sono esenti dall’obbligo di visto in qualunque caso.

Per i cittadini del Regno Unito l’esenzione dall’obbligo di visto per soggiorni di durata massima di 90 giorni si applica anche in caso di attività lavorativa retribuita.