L’ art. 33 del d.lgs. 33/2013, come modificato dall’ dall’articolo 8, comma 1, del decreto legge n. 66/2014, dispone che le pubbliche amministrazioni pubblichino, annualmente, l’indicatore di tempestività dei pagamenti (indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture).
Lo schema per la pubblicazione dell’indicatore è stato definito dall’articolo 9 del DPCM del 22 settembre 2014 e il calcolo dell’indicatore è stato effettuato sulla base dei dati forniti dal Sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato mediante il quale sono disposti tutti i pagamenti dell’Amministrazione, con riferimento alle fatture elettroniche.
L’indicatore con segno negativo mostra che l’Amministrazione effettua i propri pagamenti in anticipo rispetto ai tempi di scadenza delle fatture, in quanto l’indicatore “è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.
Alla data del 31 dicembre 2018, non sussistono certificazioni di debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all’art. 5, comma 1, D. L. n. 35/2013 e di cui debba essere fatta comunicazione ai sensi dell’art. 6, comma 9, del D. L. n. 35/2013.
N.B.: Il dato è riferito all’amministrazione centrale. Gli Uffici all’estero (Rappresentanze, Ambasciate, Uffici consolari e Istituti Italiani di Cultura) non rientrano nel monitoraggio in quanto sono soggetti alle disposizioni locali, che variano da Stato a Stato e non prevedono l’uso obbligatorio della fatturazione elettronica (il sistema informatico SICOGE – Sistema per la Gestione Integrata della Contabilità Economica e Finanziaria non opera all’estero).